Contratto preliminare di compravendita: ora come mi cautelo?

Pubblicazione: 20 dicembre 2018

Il contratto preliminare di compravendita è il contratto attraverso il quale le parti sanciscono l’obbligo a stipularne uno futuro.

Qui si indicano le parti, l’immobile viene descritto nel dettaglio (con i dati catastali e l’ubicazione), vanno specificati la situazione degli impianti, il prezzo e le modalità di pagamento, i tempi di consegna e la data entro cui deve essere stipulato il contratto definitivo di compravendita ed il rogito.

Per tutelarsi è possibile vincolare il preliminare alla delibera del mutuo per l’acquisto?

SI, ed è sufficiente  inserire nel preliminare una clausola sospensiva con indicata una data precisa entro la quale è presumibile che sarà pronta la delibera.

Ad esempio: “La proposta è subordinata all’ottenimento del mutuo che dovrà avvenire entro e non oltre…”

Superato tale termine senza la delibera del mutuo, la proposta, a meno di diversi accordi tra le parti, decade a tutti gli effetti di legge.

Chiaramente l’acquirente dovrà fornire tutta la documentazione rilasciata dalla banca in cui si attesta l’impossibilità a procedere con la delibera.

In casi lineari, entro 20 giorni dalla firma è obbligatorio registrare il contratto all’Agenzia delle Entrate, presentando n. 2 copie del preliminare firmato, il “modello 69” compilato e l’avvenuto pagamento della relativa imposta tramite il modello F23.

La registrazione serve a certificare la data certa del contratto.

Per quanto riguarda la redazione del preliminare di compravendita, la legge non obbliga in quanto si può comunque stipulare direttamente la compravendita anche se comunque il preliminare resta un passaggio molto importante in quanto tutela entrambi i protagonisti della compravendita.

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